
Consulenze
L’espressione paradiso fiscale deriva dalla traduzione letterale dall’inglese tax heaven, anche se si può parlare, seguendo l’accezione americana di tax haven, di rifugio, riparo o protezione. Tutte le espressioni si riferiscono a quelle giurisdizioni che, per il particolare regime di agevolazione fiscale, rappresentano un riparo per i redditi prodotti altrove. La ragione di una scelta del genere è più che altro politica: attirare capitale proveniente dai paesi esteri, fornendo in cambio una tassazione ridotta. In genere infatti questi Paesi offrono agli investitori esteri un livello di tassazione nullo o quasi pari allo zero, a cui si accompagnano ampie garanzie di riservatezza. Spesso le attività svolte all’interno della giurisdizione non sono soggette allo scambio di informazioni con stati esteri o, per accedere a notizie sulle stesse, le procedure burocratiche diventano lunghe, complicate e molto onerose. In più tale obbligo di riservatezza si estende anche alle transazioni bancarie: vi sono norme molto rigide, con conseguenze anche penali, per chi violi il segreto bancario. A tutto questo spesso si accompagnano scarsi obblighi amministrativi e regolamentari, con doveri minimi, ad esempio, di registrazioni e di scritture contabili.
In realtà, allargandone il concetto, non tutti i paradisi fiscali hanno le caratteristiche appena illustrate: alcune giurisdizioni presentano forme di agevolazione che si allontano dalla definizione di tax heaven tradizionalmente conosciuta e diffusa dai media, ma sono altrettanto convenienti nell’ambito di predisposizione di strategie di protezione patrimoniale (vedi il caso del Regno Unito).
Il numero dei paradisi fiscali catalogati dagli organismi internazionali è abbastanza corposo e può variare a seconda dei criteri di classificazione adottati. L’agevolazione fiscale può presentarsi in varie forme e riguardare anche paesi membri dell’UE. Si possono infatti identificare:
1) Paesi con particolari contatti di ordine politico, geografico o economico con l’UE (Monaco, Malta, San Marino, Andorra, Liechtenstein ecc);
2) Economie appartenenti all’ex blocco sovietico (Albania, Moldavia, ecc); 3) Giurisdizioni offshore di più vecchia data ed esterne all’Unione Europea (Cayman, Panama, Bahamas, ecc)..
In realtà, allargandone il concetto, non tutti i paradisi fiscali hanno le caratteristiche appena illustrate: alcune giurisdizioni presentano forme di agevolazione che si allontano dalla definizione di tax heaven tradizionalmente conosciuta e diffusa dai media, ma sono altrettanto convenienti nell’ambito di predisposizione di strategie di protezione patrimoniale (vedi il caso del Regno Unito).
Il numero dei paradisi fiscali catalogati dagli organismi internazionali è abbastanza corposo e può variare a seconda dei criteri di classificazione adottati. L’agevolazione fiscale può presentarsi in varie forme e riguardare anche paesi membri dell’UE. Si possono infatti identificare:
1) Paesi con particolari contatti di ordine politico, geografico o economico con l’UE (Monaco, Malta, San Marino, Andorra, Liechtenstein ecc);
2) Economie appartenenti all’ex blocco sovietico (Albania, Moldavia, ecc); 3) Giurisdizioni offshore di più vecchia data ed esterne all’Unione Europea (Cayman, Panama, Bahamas, ecc)..
Per una panoramica sulle principali giurisdizioni, invitiamo a visitare http://www.carloscevola.com/Jurisdictions.php
